Art. 5.
        Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  3,  comma  1,  lettera a), della legge regionale n.
47/1996,  come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale
n. 11/2000, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
      "1)  le  persone  fisiche residenti nella Regione intestatarie,
cointestatarie   o   titolari  di  diritto  di  usufrutto  dei  mezzi
autorizzati  a  beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti
utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici;".
    2. All'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, dopo la
lettera g), e' aggiunta la seguente:
    "g-bis)   con   il  termine  "Carta  del  cittadino"  si  intende
l'identificativo  sul  quale  sono  memorizzati  i dati necessari per
consentire  la  fruizione  di  servizi  in  vari settori di carattere
istituzionale.".