Art. 5. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 47/1996, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici;". 2. All'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: "g-bis) con il termine "Carta del cittadino" si intende l'identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale.".