Art. 6.
        Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art. 6 della legge regionale n. 47/1996, il comma 1, come
modificato dall'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Per  l'acquisto  dei  carburanti  per  autotrazione a prezzo
ridotto  il  beneficiario e' tenuto a consegnare al gestore del punto
vendita,  dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il
quale e' stato rilasciato.".
    2.  All'Art.  6,  comma  5,  della  legge regionale n. 47/1996 le
parole  "addetti alla vendita di benzine" sono sostitute dalle parole
"addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione".
    3.  All'Art. 6, comma 6-quater, della legge regionale n. 47/1996,
come inserito dall'Art. 9, comma 38, della legge regionale n. 3/2002,
le  parole  "delle  benzine"  sostituite  dalle  parole  "prezzi  dei
carburanti  per  autotrazione"  e le parole "contingenti di benzine a
prezzo  agevolato"  sono  sostituite  dalle  parole  "contingenti  di
benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato".