Art. 6. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 6 della legge regionale n. 47/1996, il comma 1, come modificato dall'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, e' sostituito dal seguente: "1. Per l'acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario e' tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale e' stato rilasciato.". 2. All'Art. 6, comma 5, della legge regionale n. 47/1996 le parole "addetti alla vendita di benzine" sono sostitute dalle parole "addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione". 3. All'Art. 6, comma 6-quater, della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'Art. 9, comma 38, della legge regionale n. 3/2002, le parole "delle benzine" sostituite dalle parole "prezzi dei carburanti per autotrazione" e le parole "contingenti di benzine a prezzo agevolato" sono sostituite dalle parole "contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato".