Art. 7. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, le parole "per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo" sono sostituite dalle parole "per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione". 2. All'Art. 7, comma 3-quinquies, della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'Art. 7, comma 5, della legge regionale n. 11/2000, le parole "per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale" sono sostituite dalle parole "per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale".