Art. 7.
        Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  7,  comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come
modificato dall'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, le
parole "per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo"
sono  sostituite  dalle  parole  "per  la rilevazione dei consumi dei
carburanti per autotrazione".
    2.  All'Art.  7,  comma  3-quinquies,  della  legge  regionale n.
47/1996, come inserito dall'Art. 7, comma 5, della legge regionale n.
11/2000,  le  parole "per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa
delle  benzine nel territorio regionale" sono sostituite dalle parole
"per  ottenere  la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per
autotrazione nel territorio regionale".