Art. 8. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come da ultimo modificato dall'Art. 9, comma 39, della legge regionale n. 3/2002, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno e a quelli relativi agli eventuali contingenti di carburante per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni e integrazioni, e all'Art. 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dall'Art. 1, comma 1, della legge 22 gennaio 1992, n. 17;". 2. All'Art. 8, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, le parole "funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine" sono sostituite dalle parole "funzionali all'erogazione dei contingenti di carburanti per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine". 3. All'Art. 8, comma 6, della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'Art. 8, comma 6, della legge regionale n. 11/2000, le parole "sulle quantita' di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente." sono sostituite dalle parole "sulle quantita' dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente.".