Art. 8.
        Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 47/1996
    1. All'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come da
ultimo  modificato  dall'Art.  9,  comma 39, della legge regionale n.
3/2002, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  agli  adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli
sui  consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che
a  prezzo  pieno  e  a  quelli relativi agli eventuali contingenti di
carburante  per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine
di   cui   alla   legge  1  dicembre  1948,  n.  1438,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,  e  all'Art.  6  del  decreto-legge
22 novembre  1991,  n. 369, convertito con modificazioni dall'Art. 1,
comma 1, della legge 22 gennaio 1992, n. 17;".
    2.  All'Art.  8,  comma  4,  della legge regionale n. 47/1996, le
parole "funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo
agevolato  nelle  zone  di  confine"  sono  sostituite  dalle  parole
"funzionali   all'erogazione   dei   contingenti  di  carburanti  per
autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine".
    3.  All'Art.  8,  comma 6, della legge regionale n. 47/1996, come
modificato dall'Art. 8, comma 6, della legge regionale n. 11/2000, le
parole  "sulle  quantita'  di  benzine  con e senza piombo vendute il
giorno precedente." sono sostituite dalle parole "sulle quantita' dei
carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente.".