Art. 9.
        Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  9,  comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come
modificato dall'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, le
parole "vendita delle benzine a prezzo ridotto" sono sostituite dalle
parole "vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto".
    2.  All'Art.  9,  comma 2, della legge regionale n. 47/1996, come
sostituito dall'Art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, le
parole "relativi alle quantita' di benzine con e senza piombo vendute
nella  giornata  lavorativa."  sono sostituite dalle parole "relativi
alle  quantita' di carburanti per autotrazione vendute nella giornata
lavorativa.".
    3.  All'Art. 9 della legge regionale n. 47/1996, il comma 3, come
modificato dall'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2000, e'
sostituito dal seguente:
    "3.  Ai  fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore e'
altresi'  tenuto  a  registrare  tramite  il  POS  i dati relativi ai
quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti,
risultanti  dalla  lettura  delle  colonnine e riportati nel Registro
dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).".