Art. 9. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, le parole "vendita delle benzine a prezzo ridotto" sono sostituite dalle parole "vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto". 2. All'Art. 9, comma 2, della legge regionale n. 47/1996, come sostituito dall'Art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, le parole "relativi alle quantita' di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa." sono sostituite dalle parole "relativi alle quantita' di carburanti per autotrazione vendute nella giornata lavorativa.". 3. All'Art. 9 della legge regionale n. 47/1996, il comma 3, come modificato dall'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2000, e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore e' altresi' tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel Registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).".