(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Non applicazione della tassa di rilascio
   e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio
    1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' sospesa l'applicazione della
"tassa  sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre
agenzie  di  viaggi"  riportata  al  numero d'ordine 23 della tariffa
allegata  alla  legge  regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle
concessioni regionali).
    2.  Il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1997,
n.  28  (organizzazione  e  intermediazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici) e' abrogato.