(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' sospesa l'applicazione della "tassa sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi" riportata al numero d'ordine 23 della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali). 2. Il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e' abrogato.