Art. 3.
                          Norma transitoria
    1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  la Regione provvede a restituire i depositi cauzionali di cui
all'art. 2.
    2. Coloro che abbiano costituito i depositi cauzionali attraverso
polizza  fidejussoria  o  fidejussione bancaria sono esentati da tale
obbligo dall'entrata in vigore della presente legge.