Art. 3. Norma transitoria 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a restituire i depositi cauzionali di cui all'art. 2. 2. Coloro che abbiano costituito i depositi cauzionali attraverso polizza fidejussoria o fidejussione bancaria sono esentati da tale obbligo dall'entrata in vigore della presente legge.