Art. 4. Modifiche all'Art. 11 1. Il comma l dell'Art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano di utilizzazione di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della costa rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attivita' oggetto di conferimento. ll piano di utilizzazione puo' altresi' contenere indirizzi e criteri per assicurare una pianificazione integrata dell'assetto costiero.". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e' aggiunto il seguente: "1 bis) La giunta regionale, nel piano di utilizzazione, individua tipologie di concessioni demaniali marittime rilasciabili previo nulla-osta della Regione". 3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999, n. 1, e' sostituito dal seguente: "3. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal consiglio regionale con propria deliberazione."