Art. 4.
                        Modifiche all'Art. 11
    1.  Il  comma  l dell'Art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e'
sostituito  dal  seguente:  "1.  Il  piano  di  utilizzazione  di cui
all'Art. 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa
del  piano  territoriale  di  coordinamento  della  costa  rivolta  a
disciplinare   il   rilascio  delle  concessioni  di  beni  demaniali
marittimi  e  di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di
tutte le attivita' oggetto di conferimento. ll piano di utilizzazione
puo'  altresi'  contenere  indirizzi  e  criteri  per  assicurare una
pianificazione integrata dell'assetto costiero.".
    2.  Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999
e'  aggiunto  il  seguente: "1 bis) La giunta regionale, nel piano di
utilizzazione, individua tipologie di concessioni demaniali marittime
rilasciabili previo nulla-osta della Regione".
    3.  Il  comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999, n.
1,  e'  sostituito  dal seguente: "3. Il piano di utilizzazione delle
aree  del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal
consiglio regionale con propria deliberazione."