Art. 5.
                        Modifica all'Art. 12
    1. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'art. 12 della legge regionale
n. 13/1999.
    2.  Il  comma  3 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 e'
sostituito dal seguente:
    "3.  Le  funzioni  amministrative  in materia di beni del demanio
marittimo  e  di  zone  del mare territoriale di cui all'art. 10 sono
esercitate dai comuni a decorrere dal 10 gennaio 2002.".
    3.  Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999
e'  aggiunto  il seguente: "3 bis. I comuni in relazione alle istanze
di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1
gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta
giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, chiedere che la
definizione  dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La
disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte
al  rilascio  di  titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per
subingressi e comunque di istanze di autorizzazione.".
    4.  Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 dopo
le parole "destinate ad uso turistico-ricreativo" le parole "le aree"
sono sostituite dalle parole "tali aree, ivi comprese quelle concesse
dalle autorita' portuali per finalita' turistico-ricreative".