Art. 5. Modifica all'Art. 12 1. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999. 2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 e' sostituito dal seguente: "3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'art. 10 sono esercitate dai comuni a decorrere dal 10 gennaio 2002.". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 e' aggiunto il seguente: "3 bis. I comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1 gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione.". 4. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 dopo le parole "destinate ad uso turistico-ricreativo" le parole "le aree" sono sostituite dalle parole "tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle autorita' portuali per finalita' turistico-ricreative".