Art. 6. Modifica all'art. 16 1. Il comma l dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1999 e' sostituito dai seguenti: "1. La Regione attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato. 1-bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria.".