Art. 6.
                        Modifica all'art. 16
    1.  Il  comma  l dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1999 e'
sostituito dai seguenti:
    "1.  La  Regione attribuisce agli enti locali le risorse idonee a
garantire  la  copertura  degli  oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni  conferite  entro  i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo
Stato.
    1-bis.   Eventuali   risorse  aggiuntive  per  l'esercizio  delle
funzioni  conferite  ai  sensi  della presente legge saranno definite
annualmente in sede di legge finanziaria.".