Art. 8. Norma transitoria 1. Dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni. 2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla tabella 8 allegata al decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1 marzo 1995, recante "Elenco dei provvedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione", fatte salve successive diverse determinazioni degli enti competenti.