Art. 8.
                          Norma transitoria
    1. Dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede
al trasferimento ai comuni delle pratiche relative alle funzioni loro
conferite  in  materia  di  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare
territoriale  ai  sensi della legge regionale n. 13/1999 e successive
modificazioni.
    2.  Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia
di  demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare  territoriale  trovano
applicazione  i  termini  di  cui  alla tabella 8 allegata al decreto
ministeriale  30 marzo  1994,  n.  765,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 50 del 1
marzo  1995,  recante  "Elenco  dei provvedimenti di competenza degli
uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione", fatte
salve successive diverse determinazioni degli enti competenti.