(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 27 febbraio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a 1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, favorisce e promuove la diffusione dell'attivita' sportiva e motorio-ricreativa ed opera per garantire a tutti i cittadini che l'esercizio della pratica sportiva sia uno strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali. 2. La realizzazione delle finalita' di cui al comma 1, e' garantita attraverso la partecipazione a grandi eventi sportivi, nonche' tramite la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, il comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore sportivo. 3. Le discipline sportive e motorie svolte sotto il controllo delle federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. e degli enti di promozione e propaganda sportiva riconosciuti, sono regolamentate con specifica normativa nazionale e regionale.