Art. 10. Contributi in conto interessi 1. La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti nel pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualita'. 2. La spesa riconosciuta ammissibile non puo' superare, per ogni intervento, il totale di euro 1.032.913,80 (lire 2 miliardi). 3. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 1 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale e' considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.