Art. 10.
                    Contributi in conto interessi
    1. La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, nei
limiti  degli  stanziamenti  di bilancio, contributi annuali costanti
nel  pagamento  degli  interessi  non superiori alla misura del 5 per
cento per un periodo massimo di quindici annualita'.
    2.  La spesa riconosciuta ammissibile non puo' superare, per ogni
intervento, il totale di euro 1.032.913,80 (lire 2 miliardi).
    3.  Per  i  soli  fini  di  cui  al  presente articolo, qualora i
soggetti  di cui al comma 1 presentino un progetto suddiviso in lotti
funzionali,  ogni  lotto  funzionale  e' considerato opera autonoma e
ammissibile a contributo.