Art. 11. Contributi straordinari per eventi naturali 1. La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 che abbiano subito danni in dipendenza di eventi naturali, contributi in conto capitale in misura analoga a quanto previsto nel medesimo articolo, ovvero contributi in conto interessi secondo quanto disposto dall'art. 10, nei limiti della disponibilita' di bilancio. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, sulla base delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 21 e tenuto conto di quanto previsto dal programma regionale di promozione sportiva. 3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili a causa di necessita' o urgenza, gia' eseguiti all'atto della presentazione della domanda di contributo e per i quali si sia ricorso all'assunzione di debito, o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso. 4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento di riparto dei fondi erogati dallo Stato alle Regioni per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto, per le finalita' di cui all'art. 8, comma 1 lettera b), dei danni subiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 2.