Art. 11.
             Contributi straordinari per eventi naturali
    1.  La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 che
abbiano  subito danni in dipendenza di eventi naturali, contributi in
conto  capitale  in  misura  analoga  a  quanto previsto nel medesimo
articolo,   ovvero  contributi  in  conto  interessi  secondo  quanto
disposto dall'art. 10, nei limiti della disponibilita' di bilancio.
    2.  Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la giunta
regionale   stabilisce  le  risorse  finanziarie  da  destinare  agli
interventi  di  cui  al  presente  articolo, sulla base delle istanze
pervenute ai sensi dell'art. 21 e tenuto conto di quanto previsto dal
programma regionale di promozione sportiva.
    3.  I  contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche
per  lavori  indifferibili  a  causa  di  necessita'  o urgenza, gia'
eseguiti  all'atto  della presentazione della domanda di contributo e
per  i  quali  si  sia ricorso all'assunzione di debito, o, comunque,
anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.
    4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente articolo, il
provvedimento  di  riparto dei fondi erogati dallo Stato alle Regioni
per  il  rimborso  dei  danni  causati  da  eventi  calamitosi  tiene
proporzionalmente  conto, per le finalita' di cui all'art. 8, comma 1
lettera b), dei danni subiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 2.