Art. 12. Convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito 1. La Regione puo' stipulare con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10. 2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 10, possono altresi' affluire in un apposito fondo a contabilita' separata presso l'Istituto per il credito sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1. 3. L'Istituto per il credito sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 19, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui al comma 2 dell'anno precedente.