Art. 12.
Convenzioni  con  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e con altri
                         istituti di credito
    1.  La  Regione  puo'  stipulare  con  l'Istituto  per il credito
sportivo  e  con  altri  istituti  di  credito  convenzioni dirette a
predeterminare   e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni  per  la
concessione  di  mutui  ai  beneficiari  dei  contributi  di cui agli
articoli 9 e 10.
    2.  Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di
cui  all'art.  10,  possono  altresi' affluire in un apposito fondo a
contabilita'  separata presso l'Istituto per il credito sportivo, che
lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.
    3.   L'Istituto  per  il  credito  sportivo,  anche  al  fine  di
consentire  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  19,  trasmette  alla
Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo
del fondo di cui al comma 2 dell'anno precedente.