Art. 13.
                       Vincolo di destinazione
    1.  Gli  impianti  sportivi che beneficiano dei contributi di cui
alla  presente  legge sono vincolati alla loro specifica destinazione
di attivita' sportiva.
    2.  La  Regione,  nell'ambito  di  quanto  previsto dal programma
regionale di promozione sportiva, puo' autorizzare il mutamento della
specifica  destinazione  degli  impianti  quando  sia  dimostrata  la
sopravvenuta impossibilita' o la non convenienza della stessa.