Art. 13. Vincolo di destinazione 1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attivita' sportiva. 2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dal programma regionale di promozione sportiva, puo' autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilita' o la non convenienza della stessa.