Art. 14.
          Manifestazioni e attivita' di interesse regionale
    1.  La  Regione, stilla base dei criteri, delle modalita' e delle
proposte  stabilite  dal  programma  di  cui  all'art.  4, promuove e
sostiene,  in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o
organizza   autonomamente,   la   realizzazione   di  manifestazioni,
convegni,  seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni attinenti
il mondo dello sport di interesse regionale o sovraregionale.
    2.   Le  province  possono  altresi'  proporre  alla  Regione  di
assumere,  tra le iniziative di interesse regionale, progetti da esse
elaborati   anche   in  collaborazione  con  i  comuni  compresi  nel
territorio di competenza.
    3.  Tutti  gli  atti  relativi alle iniziative di cui al comma 1,
svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione
della   Regione   quale   soggetto   promotore,  ovvero  partecipante
all'organizzazione.
    4.  La  giunta regionale determina le modalita' di intervento per
le iniziative di cui al comma 1.
    5.  La  concessione  dei  contributi  comporta  per i beneficiari
l'obbligo  di  realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca
degli stessi.