Art. 14. Manifestazioni e attivita' di interesse regionale 1. La Regione, stilla base dei criteri, delle modalita' e delle proposte stabilite dal programma di cui all'art. 4, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di interesse regionale o sovraregionale. 2. Le province possono altresi' proporre alla Regione di assumere, tra le iniziative di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in collaborazione con i comuni compresi nel territorio di competenza. 3. Tutti gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore, ovvero partecipante all'organizzazione. 4. La giunta regionale determina le modalita' di intervento per le iniziative di cui al comma 1. 5. La concessione dei contributi comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca degli stessi.