Art. 15. Contributi agli enti di promozione e propaganda sportiva 1. Ai fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad opera degli enti di promozione e propaganda sportiva, la giunta regionale concede contributi per le attivita' di promozione, il funzionamento delle loro strutture regionali e dei progetti a carattere regionale gia' realizzati. 2. Gli enti di promozione e propaganda sportiva devono possedere i seguenti requisiti: a) riconoscimento a livello nazionale da parte del C.O.N.I. ai sensi della normativa vigente; b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive sedi funzionali; e) attivita' autonoma in piu' discipline sportive; d) realta' associativa differenziata da quella delle Federazioni sportive nazionali.