Art. 15.
      Contributi agli enti di promozione e propaganda sportiva
    1.  Ai  fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad
opera  degli  enti  di  promozione  e  propaganda sportiva, la giunta
regionale  concede  contributi  per  le  attivita'  di promozione, il
funzionamento  delle  loro  strutture  regionali  e  dei  progetti  a
carattere regionale gia' realizzati.
    2.  Gli enti di promozione e propaganda sportiva devono possedere
i seguenti requisiti:
      a) riconoscimento  a livello nazionale da parte del C.O.N.I. ai
sensi della normativa vigente;
      b) organizzazione  operante  a  livello regionale e provinciale
presso effettive sedi funzionali;
      e) attivita' autonoma in piu' discipline sportive;
      d) realta'    associativa   differenziata   da   quella   delle
Federazioni sportive nazionali.