Art. 16.
                     Tutela del talento sportivo
    1.  La Regione costituisce il gruppo dei giovani atleti regionali
di accertato talento sportivo.
    2. Appartengono a tale gruppo gli atleti di eta' non superiore ai
23  anni  che  rientrino nei parametri tecnici approvati dalla giunta
regionale, su proposta del comitato di cui all'art. 5 e che siano:
      a) residenti in Liguria da almeno due anni;
      b) tesserati  per societa' sportive della Liguria da almeno due
anni consecutivi.
    3.  L'elenco  di  cui  al  comma  2 e' trasmesso dalla Regione al
C.O.N.I. per eventuali osservazioni.