Art. 16. Tutela del talento sportivo 1. La Regione costituisce il gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo. 2. Appartengono a tale gruppo gli atleti di eta' non superiore ai 23 anni che rientrino nei parametri tecnici approvati dalla giunta regionale, su proposta del comitato di cui all'art. 5 e che siano: a) residenti in Liguria da almeno due anni; b) tesserati per societa' sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi. 3. L'elenco di cui al comma 2 e' trasmesso dalla Regione al C.O.N.I. per eventuali osservazioni.