Art. 17. Interventi a tutela del talento sportivo 1. La Regione, al fine di favorire gli atleti di accertato talento sportivo, puo' concedere contributi ai soggetti rientranti nel gruppo di cui all'art. 16, comma 2 ed alle loro societa' di appartenenza. 2. I contributi, concessi per un massimo di tre anni anche non consecutivi, non possono superare l'importo complessivo di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) annui per ciascun atleta. 3. I contributi sono concessi: a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati quale borsa di studio; b) per la parte restante alle loro societa' di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta. 4. Non rientrano tra i soggetti ammessi a contributo gli atleti professionisti o equiparati. 5. Le societa' ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi alle borse di studio il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.