Art. 17.
              Interventi a tutela del talento sportivo
    1.  La  Regione,  al  fine  di  favorire  gli atleti di accertato
talento  sportivo,  puo'  concedere contributi ai soggetti rientranti
nel  gruppo  di  cui  all'art.  16,  comma 2 ed alle loro societa' di
appartenenza.
    2.  I  contributi,  concessi per un massimo di tre anni anche non
consecutivi,  non  possono  superare  l'importo  complessivo  di euro
5.164,57 (lire 10 milioni) annui per ciascun atleta.
    3. I contributi sono concessi:
      a) per  almeno  il  60  per  cento del loro importo agli atleti
interessati quale borsa di studio;
      b) per  la  parte  restante alle loro societa' di appartenenza,
che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta.
    4.  Non  rientrano tra i soggetti ammessi a contributo gli atleti
professionisti o equiparati.
    5.  Le  societa'  ammesse ai benefici di cui al presente articolo
sono  obbligate  ad  apporre  sugli  indumenti  sportivi degli atleti
ammessi  alle  borse  di  studio  il logo della Regione Liguria e gli
stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.