Art. 19. Concessione dei contributi e termine per l'inizio dei lavori 1. La Regione concede i contributi entro il 31 maggio di ogni anno nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' fissato il termine entro cui i soggetti interessati devono provvedere all'inizio dei lavori, nonche' per i contributi in conto interessi, il termine entro cui dovra' avvenire la concessione del mutuo. 3. I termini previsti dal comma 2 possono essere prorogati su motivata richiesta, pervenuta alla Regione prima della loro scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato. 4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il beneficiario decade dal contributo e ad esso subentra quello collocato successivamente in graduatoria.