Art. 19.
    Concessione dei contributi e termine per l'inizio dei lavori
    1.  La  Regione  concede  i contributi entro il 31 maggio di ogni
anno nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
    2.  Con  il provvedimento di cui al comma 1 e' fissato il termine
entro  cui  i  soggetti  interessati devono provvedere all'inizio dei
lavori, nonche' per i contributi in conto interessi, il termine entro
cui dovra' avvenire la concessione del mutuo.
    3.  I  termini  previsti  dal comma 2 possono essere prorogati su
motivata richiesta, pervenuta alla Regione prima della loro scadenza,
per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.
    4.  Decorsi  inutilmente  i  termini  di  cui  ai commi 2 e 3, il
beneficiario   decade  dal  contributo  e  ad  esso  subentra  quello
collocato successivamente in graduatoria.