Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1. La Regione svolge le funzioni relative a:
      a) la  programmazione  delle  strutture e dei servizi, intesa a
superare  gli  squilibri  esistenti tra le diverse aree geografiche e
della  Regione  e  ad incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale
utilizzazione  con  particolare  attenzione agli impianti polivalenti
finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione all'adeguamento
tecnologico degli impianti esistenti;
      b) la  realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre
iniziative   di   particolare   rilevanza   regionale,   nazionale  e
internazionale  che  si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi
convegni,  seminari,  studi,  ricerche  e pubblicazioni in materia di
sport,  nonche'  le  iniziative  volte  ad  assicurare la formazione,
l'aggiornamento  e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi
per  una migliore qualita' dell'offerta dei servizi e delle attivita'
sportive;
      c) i necessari collegamenti con il servizio sanitario nazionale
relativamente  alla  tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive  e
motorie;
      d) l'adozione  di  interventi atti a favorire la collaborazione
con  la  scuola  e i suoi organi, con le associazioni di volontariato
sportivo  e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'art. 3 della
legge  regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e
successive  modificazioni,  e  con ogni altro organismo e istituzione
affiliato  ad  una  federazione  sportiva nazionale o riconosciuto da
enti  di  promozione  e propaganda sportiva, che svolge attivita' nei
settori disciplinati dalla presente legge.