Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione svolge le funzioni relative a: a) la programmazione delle strutture e dei servizi, intesa a superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche e della Regione e ad incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti; b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport, nonche' le iniziative volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualita' dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive; c) i necessari collegamenti con il servizio sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie; d) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una federazione sportiva nazionale o riconosciuto da enti di promozione e propaganda sportiva, che svolge attivita' nei settori disciplinati dalla presente legge.