Art. 20.
                     Liquidazione dei contributi
    1.  Il  contributo  di cui all'art. 9 e' liquidato ai beneficiari
indicati  al  comma 2, lettera a) del medesimo articolo, a seguito di
presentazione  di  domanda  corredata dell'atto di aggiudicazione dei
lavori  e  di  quello  formale  di  consegna  degli  stessi  o  della
dichiarazione  di  inizio  dei  lavori  nel  caso  di  esecuzione  in
economia.
    2. Il contributo di cui all'art. 9 e' liquidato ai beneficiari di
cui  al comma 2, lettere b), c) e d) del medesimo articolo, a seguito
di  presentazione  di domanda corredata della dichiarazione di inizio
dei  lavori  e di fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente
all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione
dell'opera.
    3.  Il  contributo di cui all'art. 10 e' liquidato ai beneficiari
ovvero  all'istituto  di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio
dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione della domanda
corredata  della  documentazione  di  cui  ai commi 1 e 2 e di quella
concernente la stipulazione del mutuo.