Art. 20. Liquidazione dei contributi 1. Il contributo di cui all'art. 9 e' liquidato ai beneficiari indicati al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia. 2. Il contributo di cui all'art. 9 e' liquidato ai beneficiari di cui al comma 2, lettere b), c) e d) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata della dichiarazione di inizio dei lavori e di fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera. 3. Il contributo di cui all'art. 10 e' liquidato ai beneficiari ovvero all'istituto di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione della domanda corredata della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e di quella concernente la stipulazione del mutuo.