Art. 22.
     Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali
    1.  I  contributi di cui all'art. 11 sono concessi sulla base dei
criteri  e  con  le  modalita'  contenute nel programma di promozione
sportiva.
    2.  I  contributi di cui all'Art. 11 sono liquidati per il 50 per
cento  del  loro  ammontare all'atto della concessione e per la parte
restante  dopo  l'avvenuta conclusione dei lavori o dell'acquisizione
delle attrezzature.