Art. 22. Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali 1. I contributi di cui all'art. 11 sono concessi sulla base dei criteri e con le modalita' contenute nel programma di promozione sportiva. 2. I contributi di cui all'Art. 11 sono liquidati per il 50 per cento del loro ammontare all'atto della concessione e per la parte restante dopo l'avvenuta conclusione dei lavori o dell'acquisizione delle attrezzature.