Art. 23.
Domande  di  contributo  per  attivita'  e  per la tutela del talento
                              sportivo
    1. Ai fini dell'eventuale partecipazione regionale, le iniziative
di  cui all'art. 14 devono essere segnalate alla Regione da parte dei
soggetti   proponenti   almeno   sessanta   giorni   prima  del  loro
svolgimento.
    2.  Le  domande  volte  alla  concessione  dei  contributi di cui
all'art.  15 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 gennaio
di ogni anno.
    3. Per l'inserimento dei propri atleti nel gruppo di cui all'Art.
16  e per la concessione dei benefici di cui all'art. 17, le societa'
sportive   interessate   inoltrano  domanda  alla  Regione  entro  il
15 settembre di ogni anno per l'anno successivo.