Art. 23. Domande di contributo per attivita' e per la tutela del talento sportivo 1. Ai fini dell'eventuale partecipazione regionale, le iniziative di cui all'art. 14 devono essere segnalate alla Regione da parte dei soggetti proponenti almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. 2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 15 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Per l'inserimento dei propri atleti nel gruppo di cui all'Art. 16 e per la concessione dei benefici di cui all'art. 17, le societa' sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo.