Art. 24. Domande di contributo alle province 1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attivita'. 2. La provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di promozione sportiva. 3. Entro il 15 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione le proposte di cui all'art. 14, comma 2.