Art. 24.
                 Domande di contributo alle province
    1.  Le  domande  di  contributo  di  cui all'art. 3 devono essere
presentate,  entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo,
alla  provincia  competente  per  territorio in relazione al luogo di
realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola
attivita'.
    2. La provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni
contenute nel programma regionale di promozione sportiva.
    3. Entro il 15 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla
Regione le proposte di cui all'art. 14, comma 2.