Art. 25.
                   Convenzioni Regione - C.O.N.I.
    1.  La  Regione  stipula  con  il  C.O.N.I.  apposite convenzioni
dirette a:
      a) promuovere   un   efficace  coordinamento  delle  rispettive
iniziative sul territorio regionale;
      b) regolamentare i rapporti relativi all'attivita' della scuola
regionale  dello  sport,  emanazione  territoriale della scuola dello
sport del C.O.N.I.