Art. 25. Convenzioni Regione - C.O.N.I. 1. La Regione stipula con il C.O.N.I. apposite convenzioni dirette a: a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale; b) regolamentare i rapporti relativi all'attivita' della scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della scuola dello sport del C.O.N.I.