Art. 26.
Rapporti   tra  Regione,  enti  locali,  universita'  ed  istituzioni
                             scolastiche
    1.  La Regione, in accordo con la direzione scolastica regionale,
promuove:
      a) un efficace coordinamento dell'attivita' sportivo-scolastica
sul  territorio,  anche  mediante  l'utilizzo  di servizi e strutture
sportive da parte dell'utenza scolastica;
      b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad
esse collegate, anche a carattere nazionale.
    2.  La  Regione  favorisce la stipula di apposite convenzioni fra
gli  enti  locali  e le universita' per consentire la fruizione degli
impianti  sportivi  di  proprieta', o comunque in uso alle stesse, da
parte  della  comunita'  locale  ed  in  pari ticolare da parte delle
associazioni sportive. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente
le modalita' di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli
impianti sportivi di proprieta' degli enti locali.
    3.  I  comuni  e le province possono stipulare con le istituzioni
scolastiche  convenzioni  per  consentire  l'utilizzo  degli impianti
sportivi   scolastici   da  parte  delle  comunita'  locali  e  delle
associazioni sportive.
    4.  I  comuni  e  le  province, in accordo con i singoli istituti
scolastici,  favoriscono  il  reperimento degli spazi occorrenti alla
svolgimento   di   educazione   fisica  e  sportiva.  In  particolare
consentono   l'utilizzazione   degli   impianti   sportivi   e  delle
attrezzature  in  loro disponibilita' ed agevolano l'utilizzazione di
strutture  private.  A  tal  fine possono stipulare convenzioni con i
proprietari o gestori delle strutture stesse.