Art. 26. Rapporti tra Regione, enti locali, universita' ed istituzioni scolastiche 1. La Regione, in accordo con la direzione scolastica regionale, promuove: a) un efficace coordinamento dell'attivita' sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica; b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale. 2. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le universita' per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprieta', o comunque in uso alle stesse, da parte della comunita' locale ed in pari ticolare da parte delle associazioni sportive. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalita' di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprieta' degli enti locali. 3. I comuni e le province possono stipulare con le istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunita' locali e delle associazioni sportive. 4. I comuni e le province, in accordo con i singoli istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti alla svolgimento di educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilita' ed agevolano l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture stesse.