Art. 27. Convenzione Regione Liguria-amministrazione penitenziaria 1. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel protocollo d'intesa Regione Liguria-Ministero della giustizia, stipula con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria apposite convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attivita' ricreativo-sportive sia da parte del personale, sia da parte dei detenuti.