Art. 27.
      Convenzione Regione Liguria-amministrazione penitenziaria
    1.  La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi
contenuti  nel  protocollo  d'intesa  Regione Liguria-Ministero della
giustizia,     stipula     con     il     provveditorato    regionale
dell'amministrazione  penitenziaria apposite convenzioni per favorire
l'esercizio  e  la  pratica  di  attivita' ricreativo-sportive sia da
parte del personale, sia da parte dei detenuti.