Art. 28. Convenzioni con le forze armate e con le forze dell'ordine 1. La Regione promuove intese con le competenti autorita' militari e delle forze dell'ordine per favorire la pratica delle attivita' motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.