Art. 28.
     Convenzioni con le forze armate e con le forze dell'ordine
    1.  La  Regione  promuove  intese  con  le  competenti  autorita'
militari  e  delle  forze  dell'ordine  per favorire la pratica delle
attivita' motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato
e,  al  fine  di  favorire  un  processo  di integrazione funzionale,
stipula  apposite  convenzioni  per l'utilizzo delle strutture, degli
spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.