Art. 3. Funzioni delegate alle province Sono delegate alle province le funzioni amministrative per la concessione di contributi relative a: a) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati; b) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extra scolastico; c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale; d) l'attivita' e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; e) la promozione sportiva per i disabili; f) la promozione dell'attivita' motoria per la terza eta'. 2. La delega e' esercitata secondo la normativa vigente in materia ed in conformita' alle direttive impartite dalla Regione.