Art. 3.
                   Funzioni delegate alle province
    Sono  delegate  alle  province  le funzioni amministrative per la
concessione di contributi relative a:
      a) la  gestione  di  impianti  sportivi  pubblici  da  parte di
soggetti privati;
      b) l'utilizzo  degli  impianti  sportivi scolastici da parte di
soggetti privati in orario extra scolastico;
      c) manifestazioni,  convegni, seminari, corsi, studi e ricerche
attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;
      d)  l'attivita'  e la dotazione di attrezzature per i centri di
avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici;
      e) la promozione sportiva per i disabili;
      f) la promozione dell'attivita' motoria per la terza eta'.
    2.  La  delega  e'  esercitata  secondo  la  normativa vigente in
materia ed in conformita' alle direttive impartite dalla Regione.