Art. 30.
         Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria
    1.  Gli  impianti di cui all'art. 29, gia' in esercizio alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge, devono adeguarsi alle
prescrizioni  del  regolamento  di  cui  al  medesimo  articolo entro
ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
    2.  Per  gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla
data  di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro
la  medesima  data  sia  gia'  stata ottenuta la relativa concessione
edilizia, si applica la disposizione di cui al comma 1.
    3.  I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare
al  comune  territorialmente  competente  domanda  di  autorizzazione
provvisoria  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, in attesa dell'autorizzazione definitiva; i titolari
degli  impianti  di  cui  al  comma  2  devono  presentare domanda di
autorizzazione  provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio
dell'impianto.
    4.  L'autorizzazione provvisoria e' rilasciata dal comune a norma
del regolamento di cui all'art. 29, comma 1.