Art. 30. Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria 1. Gli impianti di cui all'art. 29, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui al medesimo articolo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. 2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia gia' stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica la disposizione di cui al comma 1. 3. I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al comune territorialmente competente domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'autorizzazione definitiva; i titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto. 4. L'autorizzazione provvisoria e' rilasciata dal comune a norma del regolamento di cui all'art. 29, comma 1.