Art. 31. Attivita' anti-doping 1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attivita' di prevenzione e di tutela della salute nelle attivita' sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping). 2. Nell'ambito di tale programmazione devono essere definite le modalita' sulla base delle quali la Regione puo' disporre la sospensione dall'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle societa' e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.