Art. 31.
                        Attivita' anti-doping
    1.  La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti
di  additivi  diretti  a modificare in modo innaturale la prestazione
sportiva,  programma  le  attivita'  di prevenzione e di tutela della
salute  nelle  attivita'  sportive,  secondo  i  principi della legge
14 dicembre  2000,  n.  376  (disciplina della tutela sanitaria delle
attivita' sportive e della lotta contro il doping).
    2.  Nell'ambito  di tale programmazione devono essere definite le
modalita'  sulla  base  delle  quali  la  Regione  puo'  disporre  la
sospensione  dall'assegnazione  di  contributi  regionali  concessi a
vario  titolo  alle societa' e associazioni sportive alle quali siano
affiliati  atleti  che  risultino  aver assunto le sostanze di cui al
comma 1.