Art. 32. Corsi di formazione per operatore sportivo 1. La Regione disciplina la figura di operatore sportivo per le attivita' motorie e ricreative da inserire nell'ambito delle strutture operanti nelle materie di cui alla presente legge, all'interno del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche del lavoro). Nell'ambito di tale programma sara' prevista l'attivazione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale, ai sensi della legge regionale n. 52/1993. 2. I soggetti operanti presso le strutture di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio le attivita' coincidenti con quelle attribuite alla figura stessa, sono equiparati a tale figura purche' risultino in possesso del diploma di scuola dell'obbligo ed abbiano frequentato appositi corsi organizzati dalla Regione, superando il relativo esame finale.