Art. 32.
             Corsi di formazione per operatore sportivo
    1.  La  Regione disciplina la figura di operatore sportivo per le
attivita'   motorie   e  ricreative  da  inserire  nell'ambito  delle
strutture   operanti  nelle  materie  di  cui  alla  presente  legge,
all'interno del programma triennale delle politiche attive del lavoro
di  cui  alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per
la  realizzazione  di  politiche  del  lavoro).  Nell'ambito  di tale
programma sara' prevista l'attivazione e l'organizzazione di corsi di
formazione professionale, ai sensi della legge regionale n. 52/1993.
    2. I soggetti operanti presso le strutture di cui al comma 1 che,
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto
per  almeno  36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio
le  attivita'  coincidenti  con quelle attribuite alla figura stessa,
sono  equiparati  a  tale  figura  purche'  risultino in possesso del
diploma  di scuola dell'obbligo ed abbiano frequentato appositi corsi
organizzati dalla Regione, superando il relativo esame finale.