Art. 33. Corsi di formazione per istruttore sportivo Sono equiparati agli istruttori di cui all'art. 29, comma 4 lettera d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato attivita' documentata di istruttore per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti sottoposti ad autorizzazione, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo appositi corsi organizzati dalla Regione, in collaborazione con l'universita'. 2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione, gia' in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l'attivita' gli istruttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1. 3. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di al comma 1, nonche' la durata, le discipline di insegnamento e le modalita' degli esami.