Art. 33.
             Corsi di formazione per istruttore sportivo
    Sono  equiparati  agli  istruttori  di  cui  all'art. 29, comma 4
lettera  d)  i  soggetti  che,  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge, abbiano prestato attivita' documentata di istruttore
per  almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio,
presso  impianti  sottoposti ad autorizzazione, che siano in possesso
del  diploma  di  scuola  media  superiore e che abbiano superato con
esito   positivo   appositi   corsi  organizzati  dalla  Regione,  in
collaborazione con l'universita'.
    2.  Negli  impianti soggetti ad autorizzazione, gia' in attivita'
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  possono
continuare a svolgere l'attivita' gli istruttori operanti alla stessa
data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1.
    3.  La  giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, stabilisce le modalita' di accertamento
dei  requisiti  per  l'ammissione  ai corsi di al comma 1, nonche' la
durata, le discipline di insegnamento e le modalita' degli esami.