Art. 34. Corsi di formazione per massaggiatore sportivo 1. Le province, nel rispetto del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale n. 52/1993, approvano, in sede di piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle province. La giunta regionale emanera' indirizzi per i contenuti minimi dei corsi. 2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l'attivita' di massaggiatore sportivo presso societa' o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad enti sportivi di livello nazionale, e' organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi. 3. L'attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo e' rilasciata dal presidente della giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2.