Art. 34.
           Corsi di formazione per massaggiatore sportivo
    1.  Le  province,  nel  rispetto  del  programma  triennale delle
politiche  attive  del lavoro di cui alla legge regionale n. 52/1993,
approvano,  in  sede  di  piano  annuale di formazione professionale,
appositi  corsi  biennali  diretti al conseguimento dell'attestato di
massaggiatore  sportivo;  tali corsi sono organizzati dalle province.
La  giunta  regionale  emanera'  indirizzi per i contenuti minimi dei
corsi.
    2.  Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  esercitino  di  fatto  da  almeno  cinque anni l'attivita' di
massaggiatore   sportivo  presso  societa'  o  associazioni  sportive
affiliate  o  riconosciute  dal  C.O.N.I. o che abbiano conseguito un
attestato  di  massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di
almeno  150  ore,  da  scuole  affiliate  ad enti sportivi di livello
nazionale, e' organizzato un apposito corso di durata non superiore a
sei mesi.
    3.  L'attestazione  della  qualifica di massaggiatore sportivo e'
rilasciata dal presidente della giunta regionale a coloro che abbiano
superato  con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1
e 2.