Art. 35.
                          S a n z i o n i
    1.  Chiunque  gestisca  un  impianto di cui all'art. 29, comma 1,
senza  autorizzazione,  e' soggetto ad una sanzione amministrativa da
euro 3.000 a euro 9.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura
dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.
    2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si
applicano  le  disposizioni  previste  dalla legge regionale 4 aprile
1983  n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e
pecuniarie  in  materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle
farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni.