Art. 35. S a n z i o n i 1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'art. 29, comma 1, senza autorizzazione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. 2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 4 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni.