Art. 37.
             Disposizioni per l'esercizio delle deleghe
    1.  I  provvedimenti  emanati  nell'esercizio  della  delega sono
imputati agli enti delegati.
    2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:
      a) trasmettere   annualmente   alla   Regione   una   relazione
sull'andamento delle funzioni delegate:
      b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi
allo svolgimento delle funzioni delegate.
    3. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di
inosservanza  di  direttive  regionali  nell'esercizio delle funzioni
delegate,  il  potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti
disposizioni di legge.
    4.   In   caso   di   persistenti   inattivita'  o  di  reiterate
inadempienze,  la  giunta  regionale  provvede  ai sensi dell'art. 64
dello statuto, alla revoca della delega.