Art. 37. Disposizioni per l'esercizio delle deleghe 1. I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli enti delegati. 2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a: a) trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate: b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate. 3. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge. 4. In caso di persistenti inattivita' o di reiterate inadempienze, la giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 64 dello statuto, alla revoca della delega.