Art. 38.
                  Rapporti finanziari delle deleghe
    1.  Per  l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale,
in  base  ai  criteri contenuti nel programma regionale di promozione
sportiva, trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del bilancio, fondi cosi' stabiliti:
      a) per  il  50  per  cento  in  proporzione all'ammontare della
popolazione di ciascuna provincia;
      b)  per  il  restante 50 per cento in base a specifici progetti
contenuti nel programma di cui all'art. 4.