Art. 38. Rapporti finanziari delle deleghe 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, in base ai criteri contenuti nel programma regionale di promozione sportiva, trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi cosi' stabiliti: a) per il 50 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia; b) per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel programma di cui all'art. 4.