Art. 39.
   Obblighi dei beneficiari dei contributi per attivita' sportive
    1.  I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 17
trasmettono  alla  Regione  o  alle  province, a seconda di quale sia
l'ente   che   ha   concesso  il  contributo,  una  relazione  finale
sull'utilizzazione  dei  contributi  medesimi,  corredata  di  idonei
documenti di spesa.