Art. 39. Obblighi dei beneficiari dei contributi per attivita' sportive 1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 17 trasmettono alla Regione o alle province, a seconda di quale sia l'ente che ha concesso il contributo, una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata di idonei documenti di spesa.