Art. 4. Programma regionale di promozione sportiva 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta che sente il comitato di cui all'art. 5, approva il programma di promozione sportiva redatto secondo i contenuti di cui al comma 2. 2. Il programma contiene: a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilita' di operatori e tecnici, alle attivita' ed iniziative svolte; b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e l'aggiornamento biennale del censimento esistente; c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realta' territoriali; d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonche' il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi; e) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle necessita' delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti; f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e piu' vantaggiose per l'utenza; g) le priorita' di intervento nei vari settori di attivita' e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attivita' sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti; h) l'individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale; i) criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorire l'attivita' quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva; l) i criteri per l'incentivazione dell'impiantistica e delle attivita' sportive; m) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all'art. 7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamita' naturali; n) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive. 3. Il programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.