Art. 4.
             Programma regionale di promozione sportiva
    1.  Il consiglio regionale, su proposta della giunta che sente il
comitato  di  cui  all'art.  5,  approva  il  programma di promozione
sportiva redatto secondo i contenuti di cui al comma 2.
    2. Il programma contiene:
      a) il  censimento  delle  associazioni  sportive operanti nella
Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica,
alla  disponibilita'  di  operatori  e  tecnici,  alle  attivita'  ed
iniziative svolte;
      b) la   ricognizione   e   la  classificazione  degli  impianti
sportivi,  secondo  le  classi  tipologiche  individuate dal Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e l'aggiornamento biennale del
censimento esistente;
      c) l'individuazione,   per  ogni  tipologia  di  impianto,  del
rapporto  fra  gli  impianti esistenti e la popolazione nelle diverse
realta' territoriali;
      d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di
base,  i  complessi  polisportivi o polifunzionali e gli impianti con
bassi   costi   di  gestione,  nel  rispetto  delle  norme  a  tutela
dell'esigenza  di superamento delle barriere architettoniche, nonche'
il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;
      e) i  criteri  per  la  localizzazione  degli impianti, tali da
soddisfare   le   esigenze   di   riequilibrio,   tenendo  conto,  in
particolare,  delle  necessita' delle zone montane e depresse e delle
aree  naturali  protette,  con  particolare  favore nei confronti dei
comuni   con  minore  popolazione,  anche  sulla  base  di  specifici
programmi da essi predisposti;
      f)  i  criteri  per  favorire le forme di gestione meno onerose
finanziariamente e piu' vantaggiose per l'utenza;
      g)  le  priorita' di intervento nei vari settori di attivita' e
nei  diversi  territori anche in riferimento alle caratteristiche dei
praticanti delle varie attivita' sportive e motorie e alla promozione
dello sport per tutti;
      h) l'individuazione  delle  caratteristiche delle iniziative di
interesse regionale;
      i) criteri  per il riconoscimento dei centri di avviamento allo
sport  e  dei centri sportivi scolastici, atti a favorire l'attivita'
quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;
      l)  i  criteri  per l'incentivazione dell'impiantistica e delle
attivita' sportive;
      m) i  criteri  per  garantire  le  risorse  finanziarie per gli
impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure
di  cui  all'art.  7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature
derivanti da calamita' naturali;
      n) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per le
parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attivita'
sportive.
    3.  Il  programma  ha  durata triennale e ad esso si applicano le
disposizioni  di  cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme
sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.