Art. 41.
                          Norme transitorie
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, il
programma di cui all'art. 4 ed il regolamento di cui all'art. 29 sono
approvati  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
stessa.
    2.  In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti
che  intendono  ottenere  i contributi di cui al titolo II, inoltrano
domanda   alla   Regione  o  alle  province,  secondo  le  rispettive
competenze, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla
base  dei criteri e con le procedure previste dal programma regionale
di  promozione  sportiva  di  cui all'art. 3 della legge regionale n.
23/1985   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  dalle
deliberazioni  di  giunta  regionale relative alla determinazione dei
punteggi  per  tali  criteri.  Le  domande  presentate ai sensi della
precedente  normativa  restano valide e sono integrate sulla base dei
nuovi  modelli di domande entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
    3. In fase di prima applicazione, in attesa dell'approvazione del
programma di cui all'art 4, la giunta regionale assegna alle province
le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle  funzioni ad esse
delegate  secondo  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma 1
dell'art. 38.
    4.  Le  procedure  pendenti  alla data di entrata in vigore della
presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente.
    5.  Le  disposizioni  abrogate  dalla presente legge continuano a
trovare  applicazione  per  i rapporti di liquidazione dei contributi
gia' concessi ai sensi delle medesime.
    6.  I  modelli  per le domande di contributo di cui alla presente
legge  sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
contestualmente   alla   pubblicazione   della   presente  legge  nel
Bollettino medesimo.