Art. 41. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma di cui all'art. 4 ed il regolamento di cui all'art. 29 sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. 2. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al titolo II, inoltrano domanda alla Regione o alle province, secondo le rispettive competenze, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal programma regionale di promozione sportiva di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dalle deliberazioni di giunta regionale relative alla determinazione dei punteggi per tali criteri. Le domande presentate ai sensi della precedente normativa restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domande entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. In fase di prima applicazione, in attesa dell'approvazione del programma di cui all'art 4, la giunta regionale assegna alle province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni ad esse delegate secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38. 4. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente. 5. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi gia' concessi ai sensi delle medesime. 6. I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria contestualmente alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.