Art. 42.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:
      a) utilizzazione,  ai  sensi dell'art. 31 della legge regionale
n. 42/1977:
        di  quota pari a euro 154.937,00 in termini di competenza del
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali"
iscritta  al  capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 2001;
        di  quota  pari a euro 77.468,00 in termini di competenza del
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi  in  corso  concernenti  spese  in  conto  capitale  o di
investimento   per  ulteriori  programmi  di  sviluppo"  iscritta  al
capitolo  9530  dello stato di previsione della spesa di bilancio per
l'anno finanziario 2001;
      b)  istituzione  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
bilancio per l'anno finanziario 2002, dei seguenti capitoli:
        3736  "Fondo  per  l'esercizio  delle  funzioni delegate alle
province  in materia di sport" con lo stanziamento di euro 154.937,00
in termini di competenza;
        3737 "interventi a tutela del talento sportivo" per memoria;
        3738  "contributi  in  conto  interessi  a  favore  di comuni
singoli  o  associati,  comunita'  montane,  enti  parco,  societa' e
organizzazioni  riconosciute  o  affiliate  a  enti  di  promozione e
propaganda sportiva, istituzioni scolastiche per la realizzazione, il
completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi" -
nuovi  limiti  di  impegno,  con lo stanziamento di euro 77.468,00 in
termini di competenza;
        3739 "contributo in conto capitale a favore di comuni singoli
o associati, comunita' montane, enti parco, societa' e organizzazioni
riconosciute  o  affiliate  agli  enti  di  promozione  e  propaganda
sportiva,   istituzioni   scolastiche   per   la   realizzazione,  il
completamento  e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi",
per memoria;
      c) utilizzazione   dei   capitoli   esistenti  nello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  regionale  che,  a  partire
dall'anno finanziario 2002, assumono le seguenti denominazioni:
        3715  "spese  dirette  della  Regione per la realizzazione di
manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni;
        3735   "contributi  agli  enti  di  promozione  e  propaganda
sportiva  diretti  all'attivita' funzionale delle strutture regionali
degli enti stessi";
      d)  utilizzazione  dello  stanziamento  iscritto a capitolo 495
"spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti
commissioni,  comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali
o statali", per gli oneri derivanti dall'art. 5.
    2.  Alle obbligazioni in annualita' per vecchi limiti di impegno,
assunte  in  base  alla legge regionale n. 23/1985 si provvede per la
durata  residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere
con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3741.
    3.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    4.  Sono  soppressi,  dopo  l'esaurimento  dei residui passivi, i
seguenti capitoli:
      3720 "contributi ad enti e associazioni per la realizzazione di
manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche";
      3725  "contributi per il funzionamento dei centri di avviamento
allo sport";
      3730 "contributi ad enti ed associazioni sportive per attivita'
indirizzate verso handicappati o anziani";
      3740  "contributi in conto interessi a favore di comuni singoli
o  associati per la realizzazione, il completamento e la manutenzione
straordinaria di impianti sportivi" - nuovi limiti di impegno;
      3745 "contributi in conto capitale a comuni singoli o associati
ed  associazioni  sportive  riconosciute  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  530/1974  per  la realizzazione di
impianti sportivi";
      3750  "contributi  ai  centri  di  avviamento allo sport per la
dotazione di attrezzature";
      3755 "contributi ad enti ed associazioni sportive per dotazione
di  attrezzature  per  attivita'  indirizzate  verso  handicappati  e
anziani".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 5 febbraio 2002
                              BIASOTTI