Art. 42. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1977: di quota pari a euro 154.937,00 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" iscritta al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001; di quota pari a euro 77.468,00 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 2001; b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002, dei seguenti capitoli: 3736 "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di sport" con lo stanziamento di euro 154.937,00 in termini di competenza; 3737 "interventi a tutela del talento sportivo" per memoria; 3738 "contributi in conto interessi a favore di comuni singoli o associati, comunita' montane, enti parco, societa' e organizzazioni riconosciute o affiliate a enti di promozione e propaganda sportiva, istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi" - nuovi limiti di impegno, con lo stanziamento di euro 77.468,00 in termini di competenza; 3739 "contributo in conto capitale a favore di comuni singoli o associati, comunita' montane, enti parco, societa' e organizzazioni riconosciute o affiliate agli enti di promozione e propaganda sportiva, istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi", per memoria; c) utilizzazione dei capitoli esistenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che, a partire dall'anno finanziario 2002, assumono le seguenti denominazioni: 3715 "spese dirette della Regione per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni; 3735 "contributi agli enti di promozione e propaganda sportiva diretti all'attivita' funzionale delle strutture regionali degli enti stessi"; d) utilizzazione dello stanziamento iscritto a capitolo 495 "spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali", per gli oneri derivanti dall'art. 5. 2. Alle obbligazioni in annualita' per vecchi limiti di impegno, assunte in base alla legge regionale n. 23/1985 si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3741. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 4. Sono soppressi, dopo l'esaurimento dei residui passivi, i seguenti capitoli: 3720 "contributi ad enti e associazioni per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche"; 3725 "contributi per il funzionamento dei centri di avviamento allo sport"; 3730 "contributi ad enti ed associazioni sportive per attivita' indirizzate verso handicappati o anziani"; 3740 "contributi in conto interessi a favore di comuni singoli o associati per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi" - nuovi limiti di impegno; 3745 "contributi in conto capitale a comuni singoli o associati ed associazioni sportive riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 530/1974 per la realizzazione di impianti sportivi"; 3750 "contributi ai centri di avviamento allo sport per la dotazione di attrezzature"; 3755 "contributi ad enti ed associazioni sportive per dotazione di attrezzature per attivita' indirizzate verso handicappati e anziani". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 febbraio 2002 BIASOTTI