Art. 5. Comitato regionale per lo sport 1. E' istituito il comitato regionale per lo sport che e' organo consultivo della giunta regionale in particolare per la formazione del programma di cui all'art. 4. 2. Il comitato e' composto da: a) l'assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dell'UPI regionale; c) un rappresentante dell'ANCI regionale; d) un rappresentante dell'UNCEM regionale; e) un rappresentante dell'universita' degli studi di Genova; f) il dirigente scolastico regionale o un suo delegato; g) il presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato; h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero; i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli enti nazionali di promozione e propaganda sportiva con organizzazione operante a livello regionale e con attivita' autonoma in piu' discipline sportive; l) un rappresentante del consiglio regionale del C.O.N.I. nominato dallo stesso; m) un rappresentante designato dalla consulta regionale per i diritti della persona handicappata. 3. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed ha una durata di tre anni decorrenti dall'insediamento dello stesso. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e il comitato puo' essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti, salvo successive integrazioni. 4. Il comitato si dota di un regolamento interno che e' approvato dalla giunta regionale. 5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della Regione. 6. Ai componenti del comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed il compenso spettante ad essi e' quello previsto nella tabella A) allegata alla stessa.