Art. 5.
                   Comitato regionale per lo sport
    1.  E' istituito il comitato regionale per lo sport che e' organo
consultivo  della  giunta  regionale in particolare per la formazione
del programma di cui all'art. 4.
    2. Il comitato e' composto da:
      a)  l'assessore  regionale  competente in materia di sport o un
suo delegato, che lo presiede;
      b) un rappresentante dell'UPI regionale;
      c) un rappresentante dell'ANCI regionale;
      d) un rappresentante dell'UNCEM regionale;
      e) un rappresentante dell'universita' degli studi di Genova;
      f) il dirigente scolastico regionale o un suo delegato;
      g) il presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato;
      h) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di sport e tempo libero;
      i) un  rappresentante  scelto  tra  quelli designati dagli enti
nazionali  di  promozione  e  propaganda  sportiva con organizzazione
operante  a  livello  regionale  e  con  attivita'  autonoma  in piu'
discipline sportive;
      l)  un  rappresentante  del  consiglio  regionale  del C.O.N.I.
nominato dallo stesso;
      m)  un  rappresentante designato dalla consulta regionale per i
diritti della persona handicappata.
    3.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto del presidente della
giunta   regionale   ed   ha   una  durata  di  tre  anni  decorrenti
dall'insediamento  dello  stesso.  Le  designazioni  devono pervenire
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  e  il  comitato  puo' essere
costituito  qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di
almeno   la   meta'   piu'   uno  dei  componenti,  salvo  successive
integrazioni.
    4. Il comitato si dota di un regolamento interno che e' approvato
dalla giunta regionale.
    5.  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato sono svolte da un
funzionario della Regione.
    6.  Ai  componenti  del  comitato  si  applica la legge regionale
4 giugno  1996  n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di
collegi,  commissioni  e  comitati  operanti presso la Regione) ed il
compenso  spettante  ad  essi  e'  quello  previsto  nella tabella A)
allegata alla stessa.