Art. 7. Discipline di tradizione ligure e musei dello sport 1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline: a) bocce e petanque; b) canottaggio a sedile fisso e mobile; c) pallanuoto; d) pallone elastico; e) vela. 2. Al fine della valorizzazione della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello sport quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.