Art. 7.
         Discipline di tradizione ligure e musei dello sport
    1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono definite di tradizione
ligure, le seguenti discipline:
      a) bocce e petanque;
      b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
      c) pallanuoto;
      d) pallone elastico;
      e) vela.
    2. Al fine della valorizzazione della tradizione sportiva ligure,
la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello sport quali
strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.