Art. 8. Ambito di applicazione 1. La Regione, in attuazione del programma di promozione sportiva, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, a soggetti pubblici e privati, per: a) la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi; b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali, nonche' la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi. 2. La spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione delle opere e le spese di progettazione. 3. 1 contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili per il medesimo intervento, nello stesso esercizio finanziario.