Art. 8.
                       Ambito di applicazione
    1.   La  Regione,  in  attuazione  del  programma  di  promozione
sportiva, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi,
a soggetti pubblici e privati, per:
      a) la   realizzazione,   il  completamento  e  la  manutenzione
straordinaria di impianti sportivi;
      b) il  ripristino  di  impianti ed il reintegro di attrezzature
sportive  danneggiate  o  andate  perdute  in  dipendenza  di  eventi
naturali, nonche' la realizzazione e la manutenzione straordinaria di
opere  a  terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti
stessi.
    2.  La  spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione
delle opere e le spese di progettazione.
    3.  1  contributi  di  cui  al comma 1 non sono cumulabili per il
medesimo intervento, nello stesso esercizio finanziario.