Art. 9. Contributi in conto capitale 1. La Regione, per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, concede ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo di euro 51.645,69 (lire 100 milioni) di contributo. 2. Tali contributi sono concessi: a) ai comuni singoli o associati, alle comunita' montane e agli enti parco; b) alle societa' e alle organizzazioni affiliate al C.O.N.I; c) alle societa' e associazioni affiliate agli enti di promozione e di propaganda sportiva di cui all'art. 1, commi 2 e 3; d) alle istituzioni scolastiche. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), anche se privi di personalita' giuridica, sono ammessi ai contributi purche' garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate. 4. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale e' considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.