Art. 9.
                    Contributi in conto capitale
    1.  La  Regione,  per  la  realizzazione,  il  completamento e la
manutenzione  straordinaria  di impianti sportivi, concede ogni anno,
nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  contributi  in conto
capitale  in  misura  non  superiore  all'80  per  cento  della spesa
riconosciuta  ammissibile  e,  comunque,  non oltre l'importo di euro
51.645,69 (lire 100 milioni) di contributo.
    2. Tali contributi sono concessi:
      a) ai comuni singoli o associati, alle comunita' montane e agli
enti parco;
      b) alle societa' e alle organizzazioni affiliate al C.O.N.I;
      c) alle   societa'   e  associazioni  affiliate  agli  enti  di
promozione e di propaganda sportiva di cui all'art. 1, commi 2 e 3;
      d) alle istituzioni scolastiche.
    3.  I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), anche se privi
di   personalita'  giuridica,  sono  ammessi  ai  contributi  purche'
garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.
    4.  Per  i  soli  fini  di  cui  al  presente articolo, qualora i
soggetti  di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti
funzionali,  ogni  lotto  funzionale  e' considerato opera autonoma e
ammissibile a contributo.