Art. 3. Progettazione e installazione 1. I progetti di installazione dei sistemi aeraulici devono essere attestati da un tecnico qualificato ai sensi dell'art. 6 il quale ne dichiari la conformita' ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 10. 2. Al termine dell'installazione e' eseguito un collaudo dell'impianto al fine di accertare che: a) l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni; b) l'aria emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata nell'accordo di cui all'art. 1; c) il particolato depositato nei condotti di aria non deve essere superiore a 0,1 g/mq; l'accertamento deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione.