Art. 3.
                    Progettazione e installazione
    1.  I  progetti  di  installazione  dei  sistemi aeraulici devono
essere  attestati  da  un tecnico qualificato ai sensi dell'art. 6 il
quale  ne  dichiari  la  conformita'  ai  requisiti igienico-sanitari
stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 10.
    2.   Al   termine  dell'installazione  e'  eseguito  un  collaudo
dell'impianto al fine di accertare che:
      a) l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia
priva di contaminazione da agenti patogeni;
      b) l'aria  emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non
superi  la  concentrazione  limite  della carica micotica e batterica
fissata nell'accordo di cui all'art. 1;
      c) il  particolato  depositato  nei  condotti  di aria non deve
essere  superiore  a  0,1  g/mq;  l'accertamento deve essere eseguito
attraverso prove di aspirazione.