Art. 4. Manutenzione e controlli 1. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione e' esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti iscritto nell'elenco di cui all'art. 7; lo stesso deve accertare il rispetto dei limiti di cui all'art. 5. 2. La salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e' garantita attraverso periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aero disperdenti. 3. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati.