Art. 13. Interventi per la raccolta dei rifiuti 1. I comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative mirate ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui all'art. 2, commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalita' di raccolta differenziata anche con l'adozione di impianti che tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano alternativi al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta dei rifiuti.